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Statuto

nuovo statuto Music House 2023
RUNTS n. 100084 del 28/03/2023
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Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

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Statuto dell'associazione

Associazione Non Commerciale di Promozione Sociale MUSIC-HOUSE Edizioni
Via G. Bosco 4 - 21046 Malnate (VA)

Costituzione - Denominazione - Sede

E' costituita con sede legale in Malnate -Prov. Varese- l'Ente Non Commerciale di Tipo Associativo denominato: Music-house Edizioni, Ente Associativo Non Commerciale di Promozione Sociale ai fini e per gli effetti dell'art. 5 del D.Lgs 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile.
Art. 2. L'Associazione Music-house Edizioni, più avanti chiamata per brevità Music-house, non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità e Attività

Art. 3. L'Associazione in particolare persegue le seguenti finalità:
· culturali: favorire la crescita delle persone attraverso attività di promozione diffusa operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, con particolare attenzione a quelle musicali e letterarie, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale; 
· ricreative: favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, ricreative e di socialità; l'iniziativa e l'attenzione verso la valorizzazione e lo sviluppo delle aggregazioni e dei linguaggi giovanili, come forma specifica di associazionismo giovanile e di contrasto al disagio; 
· educative: sviluppo di una cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose della tutela delle minoranze linguistiche favorendo la progettazione dei percorsi individuali di crescita nel pieno rispetto del diritto di ogni singolo individuo alla propria autodeterminazione; promuovere una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà; 
Music-house realizza i propri scopi con le seguenti attività che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo:
· l'editoria, la pubblicazione periodica e non di Opere: Musicali, Letterarie, Operette ed opere analoghe, con supporto cartaceo, e/o fonografico, discografico, l'emittenza radiotelevisiva, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
· le attività educative e formative legate all'ambito istituzionale dell'Associazione.
· le attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolte al mondo della scuola, ai docenti e ad utenza di ogni ordine e grado; 
· le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed enti che operano nella scuola; effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi Music-house potrà inoltre aderire e/o annettere 
.altri organismi coerenti con norme e finalità statutarie, collaborare con enti pubblici e privati per il conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale, effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Art. 6. Possono diventare soci di Music-house, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividano gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero e risorse. Music-house garantisce una disciplina uniforme per rapporti associativi, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio é subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.
Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata mezzo lettera scritta riportante le generalità intendimenti e disponibilità in ordine di tempo e attitudini, al Consiglio Direttivo che deciderà sull'accoglimento o rigetto dell'ammissione dell'aspirante.
Art. 8. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 giorni ha facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.
Diritti e doveri dei soci
Art. 8 bis. I soci si dividono nelle seguenti categorie:
A fondatori: coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo.
B ordinari: coloro che, condividendo le finalità Music-house, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivendo le quote associative.
C onorari: coloro ai quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.
Art. 9. I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative di Music-house, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Essi hanno inoltre il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 giorni, dall'appartenenza a MUSIC-HOUSE, con termine di preavviso non inferiore a 8 giorni. I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate ad eccezione di: (9a contribuzioni a fronte di occasionali prestazioni professionali e/o artistiche dei soci, necessarie o utili al compimento di lavori e/o progetti dell'Associazione, (9c) in caso di rapporto di lavoro dipendente o autonomo, ciò inteso per una minoranza degli stessi. 
Art. 10. La qualità di socio si perde: a) per morte; b) per morosità; c) dietro presentazione di dimissioni scritte; d) per esclusione. Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata. La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) é deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per far ricorso all'Assemblea
Art. 11. Possono altresì aderire a MUSIC-HOUSE in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendo gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini e modalità stabiliti di volta in volta dagli organismi dirigenti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese da Music-house.
Organi sociali e cariche elettive
Art. 12. Sono organi di Music-house: a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche sociali sono elettive. Ai componenti gli organi sociali non possono essere corrisposti emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. 10 ottobre 1994, n°.645 e dal D.L. 21 giugno 1995 n°. 336 e successive modifiche.
Art. 13. L'Assemblea é organo sovrano ed é composta da tutti i soci, L'Assemblea é presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno entro 4 mesi successivi la chiusura dell'esercizio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne é fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati. Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno, l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata o consegna a mano a tutti i soci anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 10 giorni prima e non oltre 30 giorni dal giorno previsto. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti in oggetto del dibattimento.
Art. 14. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.
Art. 15. L'Assemblea ordinaria é validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione é valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Non é consentita l'espressione del voto per delega o corrispondenza. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
Art. 16. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per le elezioni delle cariche sociali si procede mediamente il voto a scrutinio segreto su scheda. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.
Art. 17. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
· discute ed approva il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo
· definisce il programma generale annuale e/o pluriennale di attività
· procede alla nomina degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti il Consiglio Direttivo.
· determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento
· discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento di Music-house 
· delibera sulle responsabilità degli amministratori
· decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'Art. 10
· discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno
Art. 18. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello statuto, sullo scioglimento di MUSIC-HOUSE e sulla devoluzione del patrimonio. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno 3/4 degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento di MUSIC-HOUSE e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo é composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea, esso dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
Art. 20. Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.
La convocazione è fatta mezzo avviso affisso nella sede sociale o avviso postale o telefonico almeno 5 giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
Art. 21. Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione di Music-house, pone in essere ogni Atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci; nello specifico:
· elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca
· elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca
· nomina il tesoriere e il segretario
· attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
· cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea
· predispone all'Assemblea il programma annuale di attività
· presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione "il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso" da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
· Conferisce procure generali e speciali 
· assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni
· propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento di Music-house e degli organi sociali
· riceve accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci
· ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente
· delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10
Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il presidente é il legale rappresentante di MUSIC-HOUSE ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti MUSIC-HOUSE davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, per fondati motivi non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il presidente.
Il collegio dei Probiviri
Art. 24. Nel caso di nomina del Collegio dei Probiviri, divengono di sua competenza gli adempimenti di cui agli art. 8 e 10 del presente statuto attribuiti all'Assemblea. Il Collegio dei Probiviri, che costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione. I probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica 3 esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi. La carica di Proboviro é incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore dei Conti. Compiti del Collegio dei Probiviri: decisioni senza formalità di rito, entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'associazione; il loro lodo arbitrale e inappellabile; parere obbligatorio e vincolante sull'esclusione dei Soci che sono stati definiti dal CD nei casi previsti dall'art.10
Patrimonio, Esercizio sociale e Bilancio
Art. 25. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Le entrate di MUSIC-HOUSE sono costituite da:
· a) quote associative e contributi dei simpatizzanti
· b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi Internazionali, di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche documentate attività o progetti
· c) donazioni e lasciti testamentari
· d) rimborsi derivati da convenzioni 
· e) proventi Editoriali derivati dalle Opere edite diffuse, prodotte
· f) entrate derivate da eventuali raccolte pubbliche di fondi
· g) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga a Music-house
Art. 27. Il patrimonio sociale é costituito da:
A) beni immobili e mobili.
B) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati.
C) donazioni, lasciti o successioni.
D) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
Art. 28. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità di Music-house. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la quota sociale rimane di proprietà di Music-house.
Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni
Art. 29. Lo scioglimento di Music-house viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art.18 del presente statuto. In caso di scioglimento, il patrimonio di Music-house, dedotte le passività verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 622, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni e risorse ai soci.

Norma finale

Art. 30. Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale di Music-house.
Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.
Malnate Lì; 08 Marzo 2001 Firma di tutti i soci presenti

 

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