STATUTO DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO
“CIRCOLO LEGAMBIENTE MULINI DELL'OLONA”
ALLEGATO A
Art. 1 Costituzione
È costituita l'organizzazione di volontariato “Circolo Legambiente Mulini dell'Olona”, di seguito denominata Circolo.
Il Circolo ha sede in Malnate (VA) località Mulini di Gurone, Via Mulini n. 56
La durata del Circolo è determinata dalla durata dell’Associazione nazionale Legambiente Onlus.
Il Circolo è un’organizzazione con propria autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale, aderisce a Legambiente Onlus, ne adotta la tessera ed aderisce alla Federazione Nazionale Legambiente Volontariato.
Il Circolo è costituito in conformità al dettato della Legge 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di “ Organizzazione di volontariato “, e le consente di essere considerata ONLUS ( Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ). La qualificazione di “Organizzazione di Volontariato“ con i dati riguardanti la registrazione regionale costituiscono peculiare segno distintivo ed a tale scopo devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 Scopi del circolo
Il Circolo non persegue finalità di lucro e opera nel settore della tutela e valorizzazione del territorio, della natura e dell’ambiente.
Ispira le sue scelte e finalità ai valori e ai principi contenuti nello Statuto di Legambiente Onlus che, attraverso i propri ambiti territoriali, ne promuove l’attività e ne coordina l’iniziativa.
Esso opera a favore di una società basata su un equilibrato rapporto degli umani con la natura, per un modello di sviluppo fondato sull'uso appropriato delle risorse naturali e umane e per la difesa dei consumatori e dell'ambiente, per la tutela delle specie animali e vegetali, del patrimonio storico e culturale, del territorio e del paesaggio.
La struttura associativa del Circolo è finalizzata a garantire la sua democraticità e la partecipazione dei soci.
Art. 3 Attività
Per il raggiungimento degli scopi sociali, il Circolo può svolgere le seguenti attività:
Art. 4 Soci del Circolo – Criteri di ammissione
Fanno parte del Circolo coloro che hanno sottoscritto l’atto di costituzione e il presente statuto (fondatori) e donne e uomini che ne fanno richiesta che condividono i principi fondamentali del presente statuto, si impegnano a mettere a disposizione la loro competenza e professionalità per il Circolo, e a rispettare le decisioni democratiche assunte, che siano in regola con il versamento della quota annuale.
Le attività svolte dai soci sono a titolo gratuito; al socio possono essere soltanto rimborsate dal Circolo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo opportuni criteri e parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
Il Consiglio direttivo può nominare "soci onorari”, uomini e donne che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'organizzazione.
Pur esistendo varie categorie di associati con diverse caratteristiche si garantisce una disciplina uniforme del rapporto associativo, non incidendo esse sui diritti dei soci.
Possono iscriversi al Circolo anche persone giuridiche e enti di fatto che partecipano alla vita associativa attraverso una persona fisica da essi designata quale rappresentante con apposita deliberazione dell'istituzione interessata.
Art. 5 Criteri di ammissione e di esclusione dei soci
Sono soci tutti coloro che ricevono la tessera del Circolo a fronte del regolare pagamento dell'annuale quota associativa.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venire meno per: dimissioni volontarie, recesso, mancato versamento della quota associativa annuale, decesso, comportamento contrastante con gli scopi statutari o persistente violazione degli obblighi statutari, espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità del Circolo o ne danneggi gravemente l'immagine e gli obiettivi.
Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario.
Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con il Circolo.
Art. 6 Doveri e diritti dei soci
I soci hanno il dovere di:
Art. 7 Organi sociali del Circolo
Organi sociali del Circolo sono:
Art. 8 Assemblea dei soci e delle socie
L’Assemblea composta da tutti i soci e le socie del Circolo può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze del Circolo.
L'assemblea straordinaria viene convocata per le deliberazioni riguardanti le modificazioni delle statuto, lo scioglimento e la liquidazione del patrimonio del Circolo.
I soci con personalità giuridica e gli enti di fatto partecipano all'assemblea attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio direttivo o di un decimo dei soci: in tal caso, l'avviso di convocazione, deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
Art. 9 Convocazione dell’Assemblea dei soci
L’avviso di convocazione è inviato ai soci e reso pubblico nella sede sociale e nelle eventuali sedi operative, almeno dieci giorni prima della data stabilita e deve contenere l'indicazione di prima e seconda convocazione, se trattasi di assemblea ordinaria o straordinaria, l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'assemblea.
In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci.
La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Le assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza di ¾ degli associati e in seconda convocazione con la metà più uno degli associati e deliberano con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.
Art. 10 Compiti dell'Assemblea ordinaria dei soci
Compiti dell'assemblea ordinaria dei soci e delle socie sono:
Art. 11 Il Consiglio direttivo
Il Consiglio è eletto dall’Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica due anni e i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Presidente è un componente di fatto del Consiglio.
Il Consiglio si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei componenti lo ritenga necessario.
Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale nel registro delle riunioni del Consiglio.
Art. 12 Compiti del Consiglio direttivo
Compete al Consiglio direttivo:
Art. 13 Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
Il Presidente:
Art. 14 Compiti dell’Amministratore
L’Amministratore, di concerto con il Presidente, cura l'attività di carattere patrimoniale, economica e amministrativa del Circolo, mantiene le scritture contabili e predispone i bilanci preventivi e consuntivi del Circolo. E' dispensato dal prestare cauzione.
Art. 15 Collegio dei Revisori dei Conti
L'Assemblea ordinaria dei soci può, qualora lo ritenga necessario e secondo la legislazione vigente in materia, istituire ed eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti.
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti scelti anche tra i non associati al Circolo. Le eventuali sostituzioni dei componenti il Collegio, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
Il Collegio dei revisori dei conti:
Art. 16 Patrimonio dell'Associazione
Il patrimonio del Circolo è indivisibile ed è costituito da:
I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e dell’Amministratore.
Art. 17 Rendiconto economico e finanziario
Il rendiconto economico finanziario annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci per la sua approvazione entro il trenta aprile dell'anno successivo. Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanaziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali e/o produttive marginali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.
Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietata la distribuzione in qualsiasi forma, anche indiretta di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita del Circolo, salvo che nei casi imposti o consentiti dalla legge a favore di altre organizzazione di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura o rete di solidarietà.
Art. 18 Modifiche allo Statuto e Scioglimento dell’organizzazione
Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea dal Presidente e/o dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea straordinaria.
La scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’organizzazione può essere proposta dal Consiglio e approvata dall’Assemblea straordinaria dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 4 della legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.
Art. 19 Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla Legge n. 266 dell'11 agosto 1991, alla legislazione regionale sul volontariato e alle loro successive modifiche.
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