anno 2001
 

 

Statuto

Costituzione-Denominazione-Sede
.Art.1 E’ costituita con Sede in Malnate l’Ente Non Commerciale di Tipo Associativo denominato “Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate”, Ente Associativo ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n° 460 e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
Il Corpo Filarmonico Cittadino è la Banda Cittadina nata nel 1853,che per lunga tradizione costituisce la più antica associazione ai fini musicali della città.
.Art.2 L’Associazione “Corpo Filarmonico Cittadino di Malnate”, più avanti chiamata per brevità C.F.C., non ha scopo di lucro. Può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità e attività
.Art.3 L’Associazione in particolare persegue le seguenti finalità: culturali, educative e formative, ricreative.
.Art.4 L’Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, che vengono elencate a titolo meramente esemplificativo: educazione musicale ed insegnamento tramite Corsi di Orientamento, organizzazione di e/o partecipazione a concerti, manifestazioni musicali, spettacoli attività ricreative (gite, feste, spettacoli), partecipazione a manifestazioni civili e/o religiose in ambito non solo locale. Si propone, inoltre, di curare l’edizione di stampe periodiche e non e di effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo.
.Art.5 Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell’oggetto sociale; effettuare attività produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

Soci
.Art.6 Possono diventare soci dell’Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero.
I Soci sono distinti in due categorie: Soci Musicanti, Soci Onorari. I primi entrano a far parte dell’Associazione dopo valutazione del Consiglio Direttivo oppure frequentando il Corso di Orientamento Musicale organizzato dal C.F.C. Soci Onorari sono quelle persone alle quali l’Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall’Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo e godono di tutti i diritti dei Soci Musicanti.

Diritti e Doveri dei Soci
.Art.7 I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, se maggiorenni, e di svolgere il lavoro comunemente concordato.
Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall’appartenenza all’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e del Regolamento Interno.
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate.
.Art.8 La qualità di Socio si perde:

  1. per morte;
  2. per dimissioni da presentarsi per iscritto;
  3. per esclusione.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo.
Contro il provvedimento di esclusione, comunicato per iscritto, il Socio escluso ha 30 giorni di tempo per presentare il ricorso all’Assemblea che lo esaminerà durante la prima seduta utile.

Organi sociali e cariche elettive
.Art.9 Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea dei Soci;
  2. il Consiglio direttivo;
  3. il Presidente

Tutte le cariche sociali sono elettive.
.Art.10 L’Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i Soci (Musicanti, Onorari). E’ presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

  1. entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio;
  2. ogni qual volta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
  3. quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei Soci.

Per convocare l’Assemblea il Consiglio Direttivo si riunisce e delibera giorno ed ora della prima e della seconda convocazione.
Ogni Assemblea è convocata mediante invio di lettera non raccomandata e/o pubblico avviso a tutti i soci con preavviso di almeno 10 giorni.
L’avviso di convocazione deve contenere giorno, ora e sede della convocazione; ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.
.Art.11 L’Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria; l’Assemblea Ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Non è consentita l’espressione del voto per delega o per corrispondenza.
Le deliberazioni dell’Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.
.Art.12 Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio gli amministratori non hanno voto, come in quelle che riguardano la loro responsabilità. Le votazioni avvengono per alzata di mano. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio su scheda.
Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
.Art.13 L’Assemblea Ordinaria ha i seguenti compiti:

  1. discute ed approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
  2. definisce il programma generale annuale di attività;
  3. procede all’elezione degli amministratori e delle altre cariche elettive determinando previamente il numero dei componenti del Consigli Direttivo;
  4. discute ed approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consigli Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
  5. delibera sulle responsabilità degli amministratori;
  6. discute e decide su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno

.Art.14 L’Assemblea Straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell’Associazione e sulle questioni citate nell’Ordine del Giorno della convocazione.
Per le modifiche statutarie l’Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.


Consiglio Direttivo
.Art.15 Il Consiglio Direttivo è composto da 11 a 15 membri, la maggioranza dei quali è rappresentata dai Soci Musicanti. Dura in carica 3 esercizi e i suoi componenti sono rieleggibili.
.Art.16 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente oppure su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.
.Art.17 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per Statuto alla competenza dell’Assemblea dei Soci.
Nello specifico:

  1. nomina il presidente e il vice presidente;
  2. nomina il tesoriere e il segretario;
  3. attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  4. stabilisce la data dell’Assemblea;
  5. presenta annualmente all’approvazione dell’Assemblea le relazioni del Presidente, del Maestro e del Tesoriere. Dalla relazione del tesoriere devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche, nonché il bilancio preventivo per l’anno in corso;
  6. propone all’Assemblea il Regolamento Interno e  le modifiche ad esso;
  7. ratifica o respinge i provvedimenti d’urgenza adottati dal Presidente;
  8. delibera in ordine all’esclusione dei Soci come da art. 8;
  9. cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.

.Art.18 In caso di perdita definitiva di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla nomina dei sostituti attingendo alla graduatoria dei non eletti. Se questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente
.Art.19 Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione ed ha l’uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E’ autorizzato a riscuotere pagamenti di qualsiasi natura ed a qualsiasi titolo ed a rilasciarne quietanza.
Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci. In caso di assenza o impedimento  le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente.

Il Tesoriere
.Art.20 Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
Può operare con Banche e Uffici Postali, aprire  o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente.

Il Segretario
.Art.21 Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia. E’ anche responsabile del trattamento dei dati personali di cui alla Legge 675/96.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio
.Art.22 Il Patrimonio sociale  è costituito da.

  1. beni mobili;
  2. donazioni, lasciti o successioni;
  3. altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art.23 L’esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art.24 Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  1. contributi dei simpatizzanti;
  2. contributi di privati, dello Stato, di Enti e Istituzioni pubbliche finalizzati  al sostegno di specifiche e documentate attività o di progetti particolari;
  3. donazioni e lasciti;
  4. entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
  5. ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all’Associazione

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione dei beni
.Art.25 Lo scioglimento dell’Associazione viene deciso all’unanimità dall’Assemblea che si riunisce in forma Straordinaria.
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Norma finale
.Art.26 Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell’Associazione. Per tutto quanto non vi sia espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Malnate, 31 ottobre 2000

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2008 by Corpo Filarmonico Cittadino -Via Libia, Malnate - TEL: Presidente: 0332-425523, Mobile Banda  348 4769276 E-Mail
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